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In linea con l'orientamento espresso anche dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 187, l'art. 106, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 ammette la possibilità - anche in assenza di previsioni statutarie o in deroga alle stesse - di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
È previsto inoltre che le assemblee possano svolgersi senza la necessità che presidente, segretario o notaio (ove previsto) si trovino nel medesimo luogo, non dovendosi ritenere vincolanti - in considerazione della situazione emergenziale in cui ci si trova - eventuali clausole statutarie che richiedano la presenza dei suddetti soggetti nel luogo di convocazione dell'assemblea.
Le citate disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.